Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 maggio 2010, n. 123
Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 15, comma 2;
Visto l'articolo 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto interministeriale siano definite le norme istitutive dell'ente, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, contestualmente soppressi, in un unico istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 febbraio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei Deputati;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota del 24 maggio 2010;
Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nei termini previsti;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Costituzione

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, e' ente pubblico di ricerca, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal presente regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'ISPRA e' istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente.
3. L'ISPRA e' sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.
4. L'ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali puo' istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 38, del decreto
legislativo n. 300, del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, (S.O.):
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, recante «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n.
46, (S.O.).
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, recante «Disposizioni urgenti
sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione della Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente.» convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285:
«Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi
operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di
riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche
al riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero
tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
del presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente
trasferimento all'Agenzia del personale non piu' impiegato
presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e
delle corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo
comma, continuano a prestare la propria attivita'
nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con
analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
siano appartenenti al personale civile e militare dello
Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla
scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al
riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri,
istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze
attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 1-ter, comma 5, del presente
decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67,
relative al sistema informativo e di monitoraggio
ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo
regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5,
dell'art. 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano
ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
(ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le
strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie
sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data
sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di
coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In applicazione del
presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario
1994, il contributo ordinario per le spese relative al
funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche
mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra
amministrazione dello Stato o delle societa' a
partecipazione statale di prevalente interesse pubblico
ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e
d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.».
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 15, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.):
«2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di
cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria.» convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, (S.O.):
«3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 9, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile.»
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009,
n. 97:
«4. L'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale presso
di esso operante, assicura il coordinamento delle attivita'
realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela
dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo,
nonche' il necessario supporto tecnico-scientifico alla
regione Abruzzo.».
- Si riporta il testo dell'art. 25, della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, (S.O.):
«Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto
ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o
piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la
disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito
definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la
definizione delle misure compensative da corrispondere e da
realizzare in favore delle popolazioni interessate. I
decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e successivamente delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. I pareri delle Commissioni
parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i
medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure
autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento
delle attivita' di costruzione, di esercizio e di
disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti
aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali
forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei
siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute
della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone
residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel
territorio circostante il sito, con oneri a carico delle
imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli
impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di
trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalita' che i titolari di
autorizzazioni di attivita' devono adottare per la
sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti
a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici
predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita' di esercizio del
potere sostitutivo del Governo in caso di mancato
raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti
locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'art. 120
della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di
impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e
di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a
fine vita e tutte le opere connesse siano considerati
attivita' di preminente interesse statale e, come tali,
soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del
soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia
rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione
deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi;
l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla
osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque
denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale
strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare,
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del
progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai
requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti
nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni dalle
Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per
l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita'
competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi
bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel
settore nucleare, siano considerate valide in Italia,
previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di
sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque
assicurare la massima trasparenza nei confronti dei
cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo
oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e
possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la
programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi
anche del supporto e della consulenza di esperti di
analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura
finanziaria e assicurativa contro il rischio di
prolungamento dei tempi di costruzione per motivi
indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalita' attraverso le quali i
produttori di energia elettrica nucleare dovranno
provvedere alla costituzione di un fondo per il
"decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione
diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare
per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni
idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione
degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle
norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di
informazione alla popolazione italiana sull'energia
nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e
alla sua economicita'.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione delle opere,
infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il
settore dell'energia nucleare e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le
disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche
rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare
prodotta sul territorio nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel
rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi
di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
7. All'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia
finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma
2".».
- Si riporta il testo del comma 35-octies, dell'art.
17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio
2009, n. 150:
«35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 28, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133:
«5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.».



 
Art. 2
Compiti istituzionali

1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonche' di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversita' marina e terrestre e delle rispettive colture, nonche' alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni gia' di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.
2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma precedente, l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualita' e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.
 
Art. 3
Disposizioni finanziarie e contabili

1. Al conseguimento dei fini istituzionali, l'ISPRA provvede:
a) con il contributo annuale dello Stato;
b) con risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonche' da organizzazioni internazionali;
c) con i proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di promozione, vendita di servizi e prodotti e, ove non sussistano profili di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
2. Per l'amministrazione e la contabilita' l'Istituto emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. L'Istituto e' sottoposto alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed e' inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
recante: «Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 1998, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, (S.O.).
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni, recante «Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n.
298.
- Si riporta il testo della tabella A allegata alla
citata legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni:
«Tabella A
Accademia nazionale dei lincei
Aereo club d'Italia
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA)
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993
Agenzia per la diffusione delle teconologie per
l'innovazione
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
Agenzia spaziale italiana
Automobile club d'Italia
Autorita' garante della concorrenza e del mercato
Autorita' portuali
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
Aziende di promozione turistica
Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
legislativo n. 502/1992
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP)
Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
Centro europeo dell'educazione (CEDE)
Club alpino italiano
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
Comitato per l'intervento nella SIR
Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB)
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
non inferiore a 10000 abitanti
Consiglio nazionale delle ricerche
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura
Consorzi interuniversitari
Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi
per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto
finanziario degli enti territoriali
Consorzio canale Milano-Cremona-Po
Consorzio del Ticino
Consorzio dell'Adda
Consorzio dell'Oglio
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
della provincia di Trieste
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
Ente acquedotti siciliani
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna" di Milano
Ente autonomo del Flumendosa
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
Ente irriguo Umbro-Toscano
Ente mostra d'oltremare di Napoli
Ente nazionale assistenza al volo (ENAV)
Ente nazionale corse al trotto
Ente nazionale italiano turismo
Ente nazionale per il cavallo italiano
Ente nazionale per la cellulosa e la carta
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
Ente nazionale sementi elette
Ente per il museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano
Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania
Ente risorse idriche molise (ERIM)
Ente teatrale italiano
Ente zona industriale di Trieste
Enti parchi nazionali
Enti parchi regionali
Enti provinciali per il turismo
Enti regionali di sviluppo agricolo
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
Gestioni governative ferroviarie
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativo (IRRSAE)
Istituti sperimentali agrari
Istituti zooprofilattici sperimentali
Istituto agronomico per l'Oltremare
Istituto centrale di statistica (ISTAT)
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima
Istituto di biologia della selvaggina
Istituto di studi e analisi economica (ISAE)
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"
Torino
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
Istituto nazionale della nutrizione
Istituto nazionale di alta matematica
Istituto nazionale di fisica nucleare
Istituto nazionale di geofisica
Istituto nazionale di ottica
Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale)
Istituto nazionale economia agraria
Istituto nazionale per la fisica della materia
Istituto nazionale per le conserve alimentari
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli"
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA)
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL)
Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della
legge n. 142/1990
Jockey club d'Italia
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Lega navale italiana
Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992
Province
Regioni
Riserva fondo lire UNRRA
Scuola superiore dell'economia e delle finanze
Societa' degli Steeple-chases d'Italia
Soprintendenza archeologica di Pompei
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli
Stazioni sperimentali per l'industria
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE)
Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti
Universita' statali, istituti istruzione universitaria
e enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere
regionale».



 
Art. 4
Organi dell'Istituto

1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9, sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5
Il presidente

1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
b) predispone il piano triennale delle attivita' e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte di cui all'articolo 8, comma 2, e stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 12, comma 4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette;
c) assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente;
d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i relativi atti, nonche' provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, ovvero nei casi d'urgente necessita', salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;
e) convoca e presiede il consiglio scientifico;
f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attivita' svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno;
g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 6, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».



 
Art. 6
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto.
2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attivita' dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:
a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi di attivita';
c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonche' le variazioni di bilancio;
d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita';
e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.
3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il consiglio puo' essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
5. In caso di urgenza, il presidente puo' convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando cio' si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.
6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale e' firmato dal presidente e dal segretario.
 
Art. 7
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale, ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori contabili ovvero di comprovata capacita' giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.
2. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso e' attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193:
«Art. 2 (Il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di
regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.».
- Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice
civile:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo
contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di
revisione prevista per le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il
controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia.».



 
Art. 8
Il consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto:
a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto;
b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non e' attribuito alcun emolumento aggiuntivo.
2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonche' per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita' scientifica dell'ente.
3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.



Note all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
veda nelle note all'art. 5.



 
Art. 9
Il direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto e' regolato con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, e' nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il direttore generale:
a) e' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto;
b) sovrintende ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente regolamento;
c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione, in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 12, comma 4;
d) instaura le liti e vi resiste con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato;
e) predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati della gestione;
f) predispone lo schema di bilancio di previsione e del rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al bilancio;
g) predispone lo schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilita'.
3. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
 
Art. 10
Personale e assetto organizzativo

1. L'ISPRA, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, adegua il proprio ordinamento ai principi dell'articolo 4 e del capo II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale a tempo indeterminato e determinato dell'ISPRA sono disciplinate dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabile agli enti di ricerca.
3. Il personale del ruolo degli enti soppressi di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' inquadrato nel ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico. Il numero delle unita' di personale non puo' eccedere il limite complessivo di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
4. La direzione dei dipartimenti puo' essere attribuita a professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi dell'ISPRA o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale. Si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all'ISPRA si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.
5. Lo statuto di cui all'articolo 14 e' redatto secondo il principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale e del conseguente minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.».
- Il capo II del titolo II del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Dirigenza».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 39, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica.» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). (Art. 36, commi
da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n.
80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 269 del 1999; art. 36-bis
del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo n. 267 del 2000). - 1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il comma 1, dell'art. 28, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali. - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). (Art. 23 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15
del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».
- Si riporta l'art. 19, del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione
che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero
alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non
intende confermare l'incarico conferito al dirigente, e'
tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente
stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti
disponibili per un nuovo incarico.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».



 
Art. 11
Incompatibilita'

1. Se dipendenti pubblici, il presidente e il direttore generale sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo in conformita' ai rispettivi ordinamenti e, se necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla data di insediamento.
2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, ne' essere componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi dell'Istituto.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo.» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, (S.O.):
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».



 
Art. 12
Controllo e vigilanza

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto con le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento di amministrazione e contabilita' sono sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro possono essere individuate ulteriori deliberazioni o ulteriori atti da sottoporre all'approvazione ministeriale.
3. Il bilancio di previsione e' deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto generale e' deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale sono trasmessi al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attivita', non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonche' le risorse allo scopo disponibili. Nella convezione si provvede altresi' alla identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei servizi ordinari e delle attivita' ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonche' delle misure idonee a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestivita' e completezza dei flussi informativi.
5. Il presidente, anche con riferimento agli obiettivi programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente, trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attivita' dell'Istituto.
6. Nei casi di accertate e gravi irregolarita', di comprovata difficolta' di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive emanate dal Ministro vigilante o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, puo' essere disposta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di dodici mesi.



Note all'art. 12:
- La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante
«Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
aprile 1958, n. 84.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di approvazione e di
rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in
ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi
disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 1998, n. 297.



 
Art. 13
Rapporti convenzionali

1. Nell'ambito delle proprie competenze e garantendo prioritariamente l'efficace svolgimento delle attivita' ricomprese nella convenzione di cui all'articolo 12 del presente decreto, l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, puo' svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, anche internazionali. L'ISPRA puo', altresi', ferma restando la previa comunicazione di cui al periodo precedente, partecipare o costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
2. In ogni caso, le attivita' di cui al presente articolo non sono consentite ove sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.
 
Art. 14
Statuto

1. Lo statuto dell'ISPRA e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto dell'ISPRA assicura la separazione dell'attivita' di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, e disciplina l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, (S.O.):
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la commissione di cui all'art. 13, dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla commissione di cui all'art. 13;
c) valida la relazione sulla performance di cui
all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta commissione.
6. La validazione della relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera
g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata
nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla commissione di cui all'art. 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».



 
Art. 15
Il consiglio federale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall'ISPRA, presso quest'ultimo opera il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA.
 
Art. 16
Scuola di specializzazione
in discipline ambientali

1. In attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante:
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile.», convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2009, n. 302:
«Art. 17-bis (Formazione degli operatori ambientali). -
1. In considerazione del carattere strategico della
formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con
efficienza e continuita', le politiche di gestione del
ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle
risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, assume la denominazione di "Scuola di
specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione
del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 7, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46, (S.O.):
«4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
sono istituiti una scuola di specializzazione
post-universitaria sulla biologia e la conservazione della
fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per
la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge una commissione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un
rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente,
da un rappresentante del Ministro della sanita' e dal
direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la
pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal
presente articolo e li sottopone al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto.
Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per
rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde
consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri
compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e
razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.».



 
Art. 17
Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per assicurare la continuita' delle procedure di spesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 94
 
Allegato

Tabella A
Rimodulazione dotazione organica
Dirigente Iº 6
Dirigente IIº 55
I 80
II 220
III 452
IV 170
V 200
VI 155
VII 135
VIII 10
IX 0
1483

 
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